Ogni cinque anni la Commissione dell’ente di normazione provvede a convocare l’organo tecnico che ha redatto una norma per verificare l’opportunità di procedere alla revisione. Nello specifico, per quanto riguarda la UNI 10637, la Commissione Impianti ed Attrezzature Sportive dell’UNI ha convocato il CT 20/GL 11 che: considerata l’esigenza di fornire dei requisiti generali applicabili a tutte le tipologie di piscina pubblica, in continua evoluzione a seguito del rapido sviluppo del mercato in particolar modo nel settore turistico ricettivo; vista la necessità di armonizzare la norma italiana UNI 10637 con la norma europea UNI EN 15288, uniformando i concetti di classificazione delle piscine ed altri aspetti; considerata l’opportunità di rivedere i tempi di ricircolo in funzione della profondità e le dotazioni delle piccole piscine; ha ritenuto di procedere alla revisione.
Dopo un lavoro durato tre anni, il testo della revisione della norma UNI 10637 “Piscine ad uso pubblico – Requisiti degli impianti di circolazione, filtrazione, disinfezione e trattamenti chimico-fisici dell’acqua di piscina”, è stato mandato in inchiesta pubblica finale dal 3 ottobre al 2 dicembre del 2023. In questa fase sono state raccolte le richieste di modifica, che sono state discusse dal GL 11 nel corso di due riunioni nel mese di dicembre. Nella seconda riunione, 19 dicembre 2023, il gruppo di lavoro GL 11 ha rilasciato il testo definitivo della revisione della norma da mandare in pubblicazione.

L’evoluzione della UNI 10637
La prima versione della norma UNI 10637 è stata pubblicata nel giugno del 1997 e comprendeva, nell’ambito di applicazione, tutte le piscine alimentate con acqua potabile, comprese quelle domestiche, allora definite “familiari”.
Nella prima importante revisione, datata maggio 2006, la norma è stata riscritta anche a seguito della pubblicazione dell’Accordo 16 gennaio 2003 tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sugli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio. In questa revisione è stata cambiata la classificazione delle piscine e sono state mantenute nell’ambito di applicazione le piscine domestiche, definite ancora “familiari”, classificate come tipo D.
Nella seconda revisione della norma, che risale ad aprile del 2015, è stato considerata l’evoluzione del mercato delle piscine non solo in termini numerici, ma anche di tipologia, visto lo sviluppo delle piscine per utilizzi diversi da quelli tradizionali del nuoto, quali ad esempio l’acquafitness e il relax. In questa revisione, pur mantenendo l’ambito di applicazione, la classificazione e la struttura, sono state apportate una serie di modifiche ed integrazioni tenendo conto delle evoluzioni tecnologiche e della necessità del contenimento dei consumi energetici.
Cambia la classificazione delle piscine, da A1, A2, A3, B e C a piscine di Tipo1, di Tipo2 e di Tipo3
A distanza di poco, nel dicembre del 2016, si è dovuti di nuovo intervenire con una ulteriore revisione escludendo la tipologia di piscine classificate come tipo D, familiari o meglio domestiche, in quanto le stesse rientrano nello scopo e campo di applicazione della serie UNI EN 16582 e UNI EN 16713 pubblicate nel 2015 e 2016.
Principali modifiche contenute nella revisione 2024 rispetto alla UNI 10637:2016
Le modifiche più importanti vengono illustrate nel seguito, utilizzando volutamente un elenco numerato, al fine di meglio identificarle.
- Nello scopo della norma, così come nel titolo, viene indicato in modo esplicito che la norma stessa si applica alle piscine “ad uso pubblico”. La definizione di piscine “ad uso pubblico” è chiarita nei termini e definizioni della norma al punto 3.35, come indicato successivamente. Nel campo di applicazione sono state comprese le vasche idromassaggio, spa o hot tub ad uso pubblico di volume totale maggiore di 4 mc, mentre nella versione precedente il limite era di 10 mc.
- Nei termini e definizioni, tra gli altri aggiornamenti, per la maggior parte riferiti all’ultrafiltrazione, sono stati inseriti:
- al punto 3.35 la definizione di piscina ad uso pubblico: piscina aperta a tutti o a un gruppo definito di utenti, non progettata esclusivamente per la famiglia del proprietario/titolare/operatore, indipendentemente dal pagamento di una tariffa di ingresso. Tale definizione chiarisce lo scopo e il campo di applicazione della norma.
- al punto 3.22 la definizione di gioco d’acqua: attrezzatura per la creazione di un effetto scenografico e/o di benessere tramite l’utilizzo dell’acqua della vasca e/o aria, installato all’interno o all’esterno della vasca. Tra i giochi rientrano, ad esempio, gli idromassaggi, gli aeromassaggi, i geyser, i lettini, le fontane, le cascate e le lame d’acqua. Tale definizione si troverà in seguito, applicata al calcolo dei tempi di circolazione.
- al punto 3.37 la definizione di postazione: zona destinata ad un singolo utente che contiene uno o più giochi d’acqua, comprese le eventuali sedute e/o strutture di sostegno. Tale definizione si troverà in seguito, applicata al calcolo dei tempi di circolazione.
L’adeguamento alle norme europee cambia molti dei riferimenti contenuti nella UNI 10637
3. Le piscine sono state riclassificate in conformità al punto 4 della UNI EN 15288-1:2019, come piscina di tipo 1, piscina di tipo 2 e piscina di tipo 3. Il prospetto che segue riporta un elenco di raccordo tra la classificazione della revisione della norma, le destinazioni d’uso delle piscine, le categorie definite nell’Accordo Stato-Regioni (SRPA) del 16/01/2003 e la classificazione della UNI 10637:2016.

(*) Piscine destinate esclusivamente agli abitanti del condominio ed ai loro ospiti.
Questa nuova classificazione ha accorpato nelle piscine di tipo 2 quelle precedentemente classificate come di tipo A2 (turistico-ricettivo e collettive), di tipo B (condominiali) e C (ad usi riabilitativi e curativi, collocate all’interno di una struttura di cura o di riabilitazione). Per tale motivo, nel seguito del testo della revisione della norma, sono state eliminate tutte le differenziazioni riportate nelle tabelle della versione precedente, mantenendo il requisito di parametro più restrittivo, come nel caso della velocità di filtrazione di filtri monostrato o della superficie massima oltre la quale è obbligatorio il sistema di ricircolo a sfioro.
4. Nei requisiti dell’acqua di approvvigionamento è stato aggiornato il riferimento di potabilità al nuovo Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18. Il prospetto 1 “Caratteristiche dell’acqua di immissione” della UNI 10637:2016 è stato eliminato evidenziando l’importanza dei parametri fisici, chimico-fisici e microbiologici dell’acqua di immissione per determinare il corretto funzionamento degli impianti di trattamento. Tali parametri possono permettere di identificare la natura e la causa di un eventuale problema, in particolare se analizzati prima e dopo i componenti dell’impianto di trattamento.
5. Per quanto riguarda le analisi dell’acqua di vasca tra i parametri microbiologici è stato inserito il riferimento alla Legionella. Viene indicato che, negli impianti e nelle vasche nelle quali sono presenti attrezzature quali idro/areo massaggi e/o altri sistemi di immissione dell’acqua/aria che possono dare origine ad aerosol, deve essere applicato il protocollo di legge di controllo del rischio legionellosi.
6. Viene modificata la frequenza delle analisi, considerando una sensibile differenza tra le piscine di tipo 1 e le piscine di tipo2 per quanto riguarda le analisi sul campo ed introducendo la possibilità di ulteriori modifiche in sede di autocontrollo per le piscine di tipo 2 dotate di impianti di misurazione e dosaggio automatico.
7. Tra i requisiti degli impianti di circolazione, nelle generalità, viene indicato che non sono ammesse perdite sull’impianto di trattamento dell’acqua.
8. L’impianto di circolazione deve superare la prova di pressione descritta all’Appendice C della norma.
9. L’impianto di circolazione delle piscine deve superare la prova colore descritta nella norma UNI EN 15288-1. Cambiano leggermente le modalità con le quali va effettuata la prova colore, che non sono più riportate nel testo ma devono essere consultate sulla norma di riferimento.
10. Il dimensionamento delle tubazioni va effettuato tenendo conto sia delle velocità di scorrimento massime che delle perdite di carico.
11. La portata minima dell’impianto di circolazione che deve fluire dai sistemi di ripresa superficiali è stata incrementata dal 70% al 75 %.
12. L’estensione dei bordi sfioratori deve estendersi per almeno il 50% del perimetro dello specchio d’acqua per tutte le piscine.
13. L’obbligo di realizzare un sistema di ricircolo a sfioro vale per tutte le vasche di tipo 1 (restano escluse le vasche omologabili per le attività sportive che devono rispettare le prescrizioni delle Federazioni nazionali ed internazionali di riferimento) e per tutte le vasche di tipo 2 con superficie maggiore di 100 mq. Nel caso di sistema a skimmer, il numero minimo di skimmer è pari a uno ogni 20 mq per tutte le vasche di tipo 2.
14. Solo per le piscine tipo 2 con superficie ≤100 mq, se previsto, lo sfioro deve estendersi per almeno il 30% dello sviluppo lineare.
15. Per le piscine realizzate su differenti livelli, ogni vasca deve rispettare la percentuale minima di sfioro prevista, non considerando nel calcolo le parti di stramazzo verso le vasche sottostanti.
16. Per quanto riguarda i requisiti dei sistemi di ripresa immersi, oltre al doveroso richiamo al rispetto delle norme della serie UNI EN 13451, per prevenire il rischio di intrappolamento è stata evidenziata la necessità della valutazione di tale rischio per le prese pulisci fondo, sia in fase di progettazione che in fase di gestione.
17. Sono stati rivisti i tempi di circolazione indicati in ore nella colonna di destra della tabella seguente:

(*) Per le zone di ammaraggio acquascivoli come definite dalla UNI EN 1069-1, il volume al quale applicare il tempo di ricircolo deve essere calcolato considerando la profondità convenzionale di 1 m. In caso di presenza di acquascivoli di tipo particolare i tempi di ricircolo devono essere adeguatamente ridotti, in funzione dell’utilizzo
(**) Si applicano i tempi di ricircolo del presente prospetto, fatte salve eventuali restrizioni da definire con la direzione sanitaria in sede di progettazione, in relazione alla destinazione d’uso dell’impianto ed alla tipologia dell’utenza.
Per comprendere appieno la norma è necessario poter consultare anche le norme europee citate
La portata totale dell’impianto deve essere calcolata:
- sommando al volume di ogni zona di vasca, con diversa destinazione d’uso o profondità, una percentuale proporzionale del volume convenzionale della vasca di compenso;
- applicando ad ogni volume, calcolato come indicato al punto 1), il tempo di ricircolo previsto nella tabella precedente;
- eseguendo la sommatoria delle portate così calcolate.
Per il calcolo dei tempi di circolazione è stato inoltre inserito che:
- nel caso di vasche con presenza di giochi d’acqua la portata di ricircolo, calcolata secondo il prospetto di cui sopra, deve essere incrementata di 1 mc/h per ogni postazione;
- è ammesso un incremento dei tempi di ricircolo, pari al 20%, in uno dei seguenti casi:
- utilizzo di impianti ad ozono secondo il punto 5.6.4.1 della norma;
- utilizzo di impianti di trattamento, in conformità a quanto descritto nell’Appendice B della norma, che assicurino una torbidità dell’acqua di immissione ≤1 mg/l SiO2 o unità equivalenti di Formazina;
- utilizzo di sistemi di ultrafiltrazione, secondo il punto 5.4.5. della norma.
L’incremento dei tempi di ricircolo con le tecnologie sopra indicate, è ammesso solo nel caso di trattamento del 100% della portata.
18. Per quanto riguarda i filtri, rimane in vigore la regola secondo la quale per ogni impianto di trattamento devono essere installati un numero di filtri ≥ 2 con caratteristiche equivalenti. È stata inserita l’eccezione per le piscine di tipo 2 di superficie ≤ 100 mq, per le quali è ammesso anche l’utilizzo di un singolo filtro. Deve comunque essere installata una seconda pompa supplementare.
19. Sono stati inseriti i sistemi di ultrafiltrazione, definendone le caratteristiche minime richieste. Nella lettura del punto 5.4.5 è utile fare riferimento a quanto riportato nel punto 3 (termini e definizioni) per individuare il significato di alcuni termini specifici di questa tecnologia, al momento non molto diffusa nel trattamento dell’acqua di piscina.
20. Per quanto riguarda gli impianti ad ozono, la produzione minima passa da 2 a 5 gr/ora.
21. L’entità del rinnovo d’acqua giornaliero, che include l’acqua di reintegro, deve essere tale da consentire di mantenere il rispetto dei valori dei parametri dell’acqua di vasca e comunque non inferiore a 30 l per bagnante al giorno. Qualora non fosse possibile rilevare il numero effettivo dei bagnanti, l’entità del rinnovo giornaliero che include l’acqua di reintegro deve essere almeno pari a 1,5% della somma del volume d’acqua di vasca e del 60% del volume convenzionale della vasca di compenso. La quantità di acqua rinnovata deve essere misurata all’ingresso della tubazione di approvvigionamento e registrata giornalmente.
I punti elencati sono solo una parte delle modifiche contenute nella revisione della norma. Per approfondirne il contenuto e i riferimenti riportati nel presente articolo si raccomanda un’attenta lettura della norma revisionata pubblicato da UNI. Si fa presente che nella norma UNI 10637 sono contenuti molti riferimenti ad altre norme UNI EN ed è quindi utile avere la possibilità di consultarle tutte, per comprendere appieno le indicazioni.
